Art. 6
In vigore dal 24 set 2009
1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'.
2. Qualora l'interessato non presenti l'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non potrà avvalersi della priorità a parità di gravità dell'infermità di cui al comma 362 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-04-28;132#art-6