Art. 7

In vigore dal 24 set 2009
1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero. 2. All'atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all' rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai giudizi pendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-04-28;132#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo