Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 lug 2009
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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