Art. 16
Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari
In vigore dal 22 lug 2009
1. Il materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato a professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternità o dell'infanzia, come il materiale informativo e didattico per la classe medica sugli alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve:
a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra le due tipologie di prodotti;
b) essere limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni e alle modalità d'uso;
c) essere predisposto sulla base di evidenze scientifiche documentate e documentabili;
d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino;
e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, un richiamo alla superiorità della pratica dell'allattamento al seno ove il prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e l'adozione di tale pratica non sia controindicata;
f) recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente od organismo che lo diffonde.
2. Il contenuto del materiale informativo di cui al comma 1 deve essere conforme anche a quanto previsto dall', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.salute.e.politiche.sociali:decreto:2009-04-09;82#art-16