Art. 20

Clausola di cedevolezza

In vigore dal 22 lug 2009
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall', comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto interministeriale riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
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