Art. 7
Acquisizione delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
In vigore dal 11 giu 2009
Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
e di «collaboratore restauratore di beni culturali»
1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali», è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per conseguire l'idoneità all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, è compreso tra 50 e 69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-03-30;53#art-7