Art. 7

Acquisizione delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

In vigore dal 11 giu 2009
Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali» e di «collaboratore restauratore di beni culturali» 1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali», è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito Internet del Ministero. 2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per conseguire l'idoneità all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, è compreso tra 50 e 69 centesimi. 3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco è approvato con decreto del Ministro ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel sito Internet del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 marzo 2009 Il Ministro per i beni e le attività culturali Bondi Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
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Acquisizione delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Art. 7 Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice.) — Testo vigente | Portale Normativo