Art. 2

Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneità

In vigore dal 11 giu 2009
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneità 1. La prova di idoneità ha luogo una sola volta ed è indetta, in un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali - http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa la data e le modalità di svolgimento. 2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneità i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice. 3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità ivi stabilite, è corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima prova devono presentare, entro il termine di cui all', comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come appresso indicato: a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro anni, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalità indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonché il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c); inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalità indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorità o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. 4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto, rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall', commi 4 e 5.
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