Art. 5
Compiti della Commissione
In vigore dal 11 giu 2009
1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneità; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità previsti dall'articolo 182, comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica e ne dà comunicazione alle Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacità di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialità delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello dato;
2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la più assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneità, sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell', comma 5, predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresì le modalità per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneità. Al termine della prova di idoneità gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2009-03-30;53#art-5