Art. 8
Modalità di fruizione del beneficio
In vigore dal 9 nov 2008
1. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi, che sono riforniti da depositi fiscali, l'azienda fornitrice emette fattura con indicazione dell'accisa nella misura ridotta di cui all', comma 1.
2. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi che sono riforniti da depositi commerciali, il beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui all', comma 1, del presente regolamento è concesso alla azienda fornitrice mediante un accredito d'imposta effettuato secondo le modalità di cui all' del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Al fine di ottenere il suddetto accredito, l'azienda fornitrice emette, per ogni fornitura di GPL agevolato, una fattura con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dall'azienda fornitrice. La medesima azienda presenta, all'Ufficio competente, una istanza contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei rifornimenti di GPL agevolato effettuati, per i quali risultano emesse fatture e dei relativi soggetti titolari degli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell', comma 3, del presente regolamento. L'istanza è presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.
3. Per il GPL agevolato impiegato in impianti centralizzati alimentati da reti canalizzate, il beneficio di cui all', comma 1, del presente regolamento è concesso al soggetto esercente la rete mediante un accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all' del regolamento n. 689 del 1996. Al fine di ottenere il medesimo accredito d'imposta il soggetto esercente la rete presenta una istanza all'Ufficio competente contenente l'elenco, relativo ai due mesi solari immediatamente precedenti, dei quantitativi di GPL agevolato, quali risultano dalla lettura dei contatori di cui all', comma 1, lettera d), del presente regolamento ceduti a ciascuno dei soggetti autorizzati ai sensi dell', comma 3, del presente regolamento e per i quali risultano emesse fatture con l'annotazione, relativa al prodotto fornito, della differenza tra l'accisa applicabile al GPL per uso combustione fornito e quella ridotta effettivamente pagata, per il medesimo prodotto, dal soggetto esercente la rete. L'istanza è presentata entro la fine del mese successivo al bimestre a cui si riferisce. Le fatture emesse dalla azienda distributrice sono tenute a disposizione dell'Ufficio competente.
4. L'Ufficio competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, provvede agli adempimenti previsti dall', comma 3, del regolamento n. 689 del 1996. Trascorso inutilmente tale termine, competono sulle somme richieste nelle predette istanze gli interessi al saggio legale, che decorrono dal giorno di ricevimento delle istanze medesime.
5. Ai fini della determinazione dell'entità del beneficio spettante, al GPL fornito da reti canalizzate è attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 24.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 2; al GPL miscelato ad aria fornito da reti canalizzate è attribuito un potere calorifico superiore convenzionale pari a 12.000 chilocalorie per metro cubo e un rapporto convenzionale tra volume e peso pari a 1.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, i rapporti convenzionali di cui al comma 5 sono eventualmente rideterminati conseguentemente al verificarsi di variazioni, in misura maggiore del 5 per cento, dei poteri calorifici superiori medi del GPL e del GPL miscelato ad aria forniti nel territorio nazionale rispetto a quelli indicati al medesimo comma 5.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-08-06;165#art-8