Art. 5
Modalità di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti centralizzati e circolazione del GPL agevolato
In vigore dal 9 nov 2008
1. I soggetti esercenti depositi fiscali di prodotti energetici ovvero depositi commerciali di GPL per uso combustione, che intendono effettuare rifornimenti di GPL agevolato ad impianti centralizzati, autorizzati ai sensi dell', comma 3, alimentati direttamente da serbatoi fissi, ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle forniture, all'Ufficio competente.
2. Fermi restando gli obblighi di cui all' del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi fiscali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano, nel registro di carico e scarico, con le modalità di cui all', comma 1, lettera a) del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 25 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano nel registro di carico e scarico, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
4. Il GPL agevolato è trasferito dai depositi di cui al comma 1 del presente articolo agli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell', comma 3, del presente regolamento, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all' del regolamento n. 210/1996 ovvero del documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Storico versioni
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