Art. 6

Adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi

In vigore dal 9 nov 2008
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell', comma 3, titolare dell'impianto centralizzato alimentato direttamente da serbatoi fissi annota, in un apposito registro di carico e scarico: a) nella parte del carico, le singole partite di GPL agevolato pervenute con l'indicazione del relativo documento di accompagnamento, copia del quale è allegata al registro stesso; b) nella parte dello scarico, le quantità giornaliere prelevate, quali risultano dalle indicazioni dei congegni di misura. 2. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 è consentito anche l'impiego di moduli predisposti da sistemi informatici. 3. Il registro di cui al comma 1, vidimato dall'Ufficio competente, ha validità annuale ed è custodito dal titolare dell'impianto centralizzato per un periodo di cinque anni unitamente ai documenti di accompagnamento di cui all', comma 4.
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Adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi (Art. 6 Regolamento concernente le modalita' di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.) — Testo vigente | Portale Normativo