Capo II
Art. 9
Ritardato versamento del contributo
In vigore dal 19 giu 2008
1. In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-9