Capo II
Art. 5
Rendiconto della gestione del Fondo strada
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;
7) sanzioni amministrative;
8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di indennizzo;
9) altre entrate, da indicare analiticamente;
10) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284, nonché agli articoli 297 e 299 del Codice;
2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice;
3) spese sostenute dal Fondo strada e dell'Organismo di indennizzo;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Storico versioni
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