Capo II
Art. 6
Situazione patrimoniale del Fondo strada
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto di cui all' è accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1 ) i depositi presso Istituti di credito;
2) le altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;
3) i crediti per contributi non incassati;
4) le altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;
2) le altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
2. In apposita sezione separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all' e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.
3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 285 del Codice, il rendiconto è altresì corredato da un prospetto dal quale risulta, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate o dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293 del Codice, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
5. Gli importi suddetti sono distinti a seconda che si riferiscano:
a) ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori;
b) ai sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-6