Art. 4
Controllo e monitoraggio
In vigore dal 5 apr 2008
1. Il controllo delle attività svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi è effettuato attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate secondo le forme e le modalità indicate nel bando.
2. Il giudizio negativo delle attività o la mancata presentazione delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme già erogate.
3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all', nel caso di partecipazione degli stessi soggetti a successive selezioni per l'inserimento nell'elenco previsto all', comma 1.
Storico versioni
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