Art. 3

Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse

In vigore dal 5 apr 2008
1. La valutazione e selezione delle domande è effettuata da una commissione, composta da cinque esperti tecnico scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La commissione opera tenendo conto dei seguenti criteri: a) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica; b) qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea; c) coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente; d) consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte; e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale. 2. La commissione, per lo svolgimento della sua attività, può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e della rilevanza dei programmi. 3. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione formulando proposte al Ministro dell'università e della ricerca, che, valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
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