Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 5 apr 2008
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visto l', comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l', comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623;
Considerata l'opportunità di modificare i criteri e le modalità per la concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n. 623 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot.
n. 569 del 23 gennaio 2008) così come attestate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/6516 e prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Ambito di applicazione
1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all' possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, è emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'università e della ricerca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2008-02-08;44#art-1