Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 dic 2007
1. In sede di prima applicazione l'istanza di cui all' è presentata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto all', comma 2; nei successivi quaranta giorni l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l'elenco di cui all', comma 1. Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un'unica istanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-11-08;228#art-5