Art. 4
Esonero delle scritture contabili e sanzioni
In vigore dal 27 dic 2007
1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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