Art. 2
Criteri di definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari
In vigore dal 27 dic 2007
1. Nell'individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo a manifestazioni di cui all', comma 2, lettera b), e, a parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee.
2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui all'.
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