Art. 4

Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

In vigore dal 15 set 2007
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio. 2. Nelle linee guida di cui all' sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all', com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all', comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
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