Art. 3

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

In vigore dal 15 set 2007
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative. 2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 632. 3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.
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