Art. 1
Adempimento dell'obbligo di istruzione
In vigore dal 15 set 2007
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, , commi 622, 623 e 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all', comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessità di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;
Adotta
il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 622:
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Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all', comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 623.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2007-08-22;139#art-1