Art. 3

Aggiornamento periodico dei dati

In vigore dal 30 ott 2007
1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, è aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità almeno triennale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 agosto 2007 Il Ministro: Damiano Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri di servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2007-08-03;168#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo