Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In vigore dal 30 ott 2007
1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
2. Le operazioni di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate; le operazioni sopraindicate sono, inoltre, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2007-08-03;168#art-2