Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 30 ott 2007
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» di seguito denominato più brevemente «Codice»; Visti gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo Codice; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte mediante i siti Web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la loro diffusione; Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione, in particolare le operazioni di comunicazione a terzi; Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (quali operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato che per tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005); Vista l'autorizzazione del Garante n. 7 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 244, relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice, reso in data 28 febbraio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del l988, con nota del 17 luglio 2007; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione delle attività del Ministero del lavoro, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice e dalle specifiche previsioni di legge.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2007-08-03;168#art-1

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