Art. 3
Disposizioni finali
In vigore dal 25 lug 2007
1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» di ciascuna scheda, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.
2. I1 presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio 240
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-05-22;105#art-3