Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In vigore dal 25 lug 2007
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da l a 3, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili detenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-05-22;105#art-2