Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In vigore dal 25 lug 2007
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da l a 3, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili detenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-05-22;105#art-2

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Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili (Art. 2 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.) — Testo vigente | Portale Normativo