Art. 1
Oggetto
In vigore dal 25 lug 2007
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, in particolare, l'articolo 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;
Viste le restanti definizioni del codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerate le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le sue finalità pubbliche, individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;
Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonché la diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali le interconnessione e la comunicazione a terzi;
Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
Acquisito in data 21 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota UL/2007/2814 del 28 marzo 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2007-05-22;105#art-1