Art. 5
Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti
In vigore dal 28 nov 2014
1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attività svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all', comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell', comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4 e 5. I fondi pensione preesistenti possono, altresì, continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I fondi pensione preesistenti possono:
a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall', commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell', comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all', comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell'ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto; la COVIP può stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;
b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
c) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.
3. La COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.
4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle diposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall', comma 13, lettere a), b) e c-bis) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell', comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell' e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi pensione preesistenti che già erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-05-10;62#art-5