Art. 3

Norme di organizzazione e funzionamento

In vigore dal 31 mag 2007
1. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto. 2. Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificità dei fondi, la COVIP può consentire ai predetti fondi specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative all'equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi. 3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi prevedono l'istituzione del responsabile del fondo che può essere scelto anche tra gli esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e si dotano di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche e atte a garantire la partecipazione degli iscritti. 4. I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli di cui all', comma 1, lettera b), acquisiscono autonoma soggettività giuridica ai sensi dell', comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. I fondi pensione preesistenti costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti assumono forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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