Art. 1

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"; Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "testo unico dell'intermediazione Finanziaria"; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni"; Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri ed i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni, recante il regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Sentita la COVIP; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 9 maggio 2007. Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "fondi pensione preesistenti": le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; b) "fondi pensione interni bancari o assicurativi": i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) "investimenti immobiliari": gli investimenti in: 1) beni immobili e diritti reali immobiliari; 2) quote di fondi immobiliari di cui all', comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228; 3) azioni o quote di società immobiliari di cui all', comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.
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