Art. 5
Disposizioni attuative
In vigore dal 2 giu 2007
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definite le modalità per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.
Storico versioni
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