Art. 1

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

In vigore dal 2 giu 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla costitizione dei centri di assistenza fiscale; Visto il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria; Visto l'articolo 37, comma 14-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall', comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale resta ferma la disposizione di cui al citato articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che i regolamenti ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente; Visto l' del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale; Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operatività graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto; Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, è stata modulata in relazione all'entità dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007; Adotta il seguente regolamento: . Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.».
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