Art. 3
Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
In vigore dal 2 giu 2007
1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»;
2. nella lettera b), le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 giugno di ciascun anno»;
3. nella lettera c), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno» e le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»;
b) al comma 2, le parole: «15 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell', del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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