Capo II
Art. 5
Svolgimento dell'esame
In vigore dal 13 gen 2006
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento, ed a copia di un documento di identità.
2. la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento dello stesso intercorre un intervallo non inferiore a 3 mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;268#art-5