Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 gen 2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento; Visto, in particolare il combinato disposto degli del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4445.U del 3 novembre 2005); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE; b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geologo in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione; d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geologi.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo.) — Testo vigente | Portale Normativo