Capo II

Art. 3

Commissione d'esame

In vigore dal 13 gen 2006
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tali sezioni designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei geologi con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale sezione e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello. 3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
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Commissione d'esame (Art. 3 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo.) — Testo vigente | Portale Normativo