Art. 3

In vigore dal 20 ott 2005
1. Ai fini della resa del conto, tutta la documentazione contabile, concernente la sezione distaccata confluisce in quella relativa alla rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2005 Il Ministro degli affari esteri Fini Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 271
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