Art. 2
In vigore dal 20 ott 2005
1. La rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata indica, in sede di formulazione per ciascun esercizio finanziario delle previsioni relative al fabbisogno di fondi sui capitoli di bilancio competenti, la quota-parte di pertinenza della sezione medesima riferita alle spese di personale, di locazione e di manutenzione, di acquisto di dotazioni e attrezzature, nonché di funzionamento e per le attività di carattere istituzionale.
2. I competenti uffici ministeriali, nell'assegnazione delle risorse finanziarie alla rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata, provvedono a specificare la quota del finanziamento da attribuire alla sezione stessa.
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