Art. 1
In vigore dal 20 ott 2005
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 30-bis, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;
Ritenuto di uniformarsi a tale parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario incaricato della direzione della sezione distaccata è delegato dal titolare della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2005-08-04;205#art-1