Art. 6
Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 17 ago 2005
Entrata in vigore. Articolo 21
del decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 334
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-28;161#art-6