Art. 2
Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.
In vigore dal 17 ago 2005
1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all', commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall', comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall', comma 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
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