Art. 5
Attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale
In vigore dal 24 ago 2010
1. Le imprese di cui all', comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese di cui all', comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall', commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro il 4 dicembre 2011.
3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato , commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
4. Le imprese di cui all', commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all' del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-28;161#art-5