Titolo III
Art. 23
Amministrazione e contabilità
In vigore dal 13 ott 2004
1. L'Agenzia provvede autonomamente alla gestione delle entrate previste per l'attuazione dei propri fini istituzionali, costituite:
a) dal finanziamento annualmente erogato ai sensi dell', comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) dal 20 per cento dei proventi derivanti dalle tariffe di cui all', comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, per il settore relativo ai farmaci;
c) dai corrispettivi per servizi di consulenze, collaborazione, assistenza e ricerca prestati a soggetti pubblici;
d) da altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. L'Agenzia provvede, inoltre, alla gestione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 18, della legge di riferimento.
3. L'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia è disciplinata con apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, secondo i principi contabili previsti dal codice civile, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica.
4. Il regolamento di cui al precedente comma 3, prevede, inoltre, norme sulla struttura e gestione di bilancio, sulle modalità di riconciliazione dei trasferimenti finanziari con i capitoli di cui all'articolo 48, comma 9, della legge di riferimento, sul conto consuntivo, sulla gestione del patrimonio, sull'attività negoziale e su ogni altro aspetto gestionale e contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-23