Titolo II
Art. 11
Revoca, decadenza e incompatibilità del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico
In vigore dal 30 gen 2024
1. Con la stessa procedura prevista per la nomina i Direttori di cui agli possono essere revocati dall'incarico dal Ministro della salute per comprovate irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro affidati o per il mancato rispetto dei doveri informativi di cui all', comma 2-bis, lettera b), del presente regolamento.
2. Non possono essere nominati Direttori di cui agli e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, l'imprenditore in liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
3. Il rapporto di lavoro dei Direttori di cui agli è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.
3-bis. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-11