Titolo II
Art. 16
Commissario straordinario
In vigore dal 30 gen 2024
1. Con il decreto di cui all', su proposta del Ministro della salute, può essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli .
3. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato con decreto di nomina.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-16