Art. 16 · Commissario straordinario
Titolo II

Art. 16

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Commissario straordinario

In vigore dal 30 gen 2024
1. Con il decreto di cui all', su proposta del Ministro della salute, può essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli . 3. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato con decreto di nomina.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-16