Titolo II
Art. 16
16 / 30Commissario straordinario
In vigore dal 30 gen 2024
1. Con il decreto di cui all', su proposta del Ministro della salute, può essere nominato un Commissario straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari, avvalendosi dei Direttori di cui agli .
3. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato con decreto di nomina.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-16