Titolo III
Art. 27
AbrogatoDisposizioni transitorie
In vigore dal 30 gen 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2024, N. 3
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 settembre 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro della funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-27