Titolo III

Art. 27

Abrogato

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 gen 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2024, N. 3 Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 settembre 2004 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro della funzione pubblica Mazzella Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

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Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-27

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