Art. 4
Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso
In vigore dal 29 ago 2014
1. Ai progetti relativi ad attività di cooperazione internazionale promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6 dell'. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), si applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.
2. I rapporti relativi a progetti inerenti ad attività di cooperazione internazionale promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, ivi compresi i progetti di informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati sulla base dell'accertata esistenza della seguente documentazione: a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attività realizzate; b) il rendiconto finanziario, che è composto da: 1) elenco dei trasferimenti di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia e nell'eventuale Paese beneficiario per voci, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione non governativa; 3) dichiarazione del legale rappresentante della organizzazione non governativa attestante, sotto la propria responsabilità, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera e)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-09-15;337#art-4